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Passaporti e Carte d’identità

PASSAPORTI

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.

Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia. E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida.

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
  • carta d’identità;
  • due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori);
  • permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.

Un cittadino italiano può chiedere il rilascio o rinnovo di un passaporto solo se residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano. In caso contrario, o se si richiede il passaporto in una circoscrizione consolare all’estero differente da quella dove si è iscritti nell’AIRE del proprio Comune italiano, sarà necessario ottenere il “NULLA OSTA” dell’Ufficio (Questura o Consolato Italiano) competente per il territorio di residenza.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato anche prima della scadenza ed entro e non oltre 6 mesi dalla stessa data di scadenza.

VALIDITA’ DEI PASSAPORTI

Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.
I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.

Per l’estensione del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta di estensione del passaporto firmato dall’interessato;
  • passaporto scaduto;
  • permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.

A partire dal 2009 anche i minori hanno diritto al passaporto  individuale, valido per tre anni fino ai tre anni di età, valido per 5 anni dai tre ai diciotto anni di età (decreto legge 135/2009). Il minore non può più essere incluso nel passaporto dei genitori.

In caso di furto o smarrimento del passaporto è inoltre necessario presentarsi all’Ufficio Passaporti del Consolato con la denuncia di furto o smarrimento, effettuata presso la locale competente Autorità di Polizia.

NOVITA’ PER RILASCIO PASSAPORTO IN CASO DI FIGLIO MINORE

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata al giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Scaricate la modulistica relativa alle richieste di passaporto alla sezione MODULISTICA di questo sito web.
VISITATE IL SITO DEL MAE PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA DISCIPLINA DEI PASSAPORTI.

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

La CIE può essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno (e in futuro in ANPR).

Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere il codice fiscale validato. In mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio della CIE.

  1. Validità temporale

La validità della carta d’identità varia a seconda all’età del titolare:

  •  3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  •  5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  •  10 anni per i maggiorenni.
  1. Modalità di richiesta

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata utilizzando la piattaforma Prenotami.

Dal momento della richiesta alla data fissata per l’appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

  1. Appuntamento e documentazione da presentare:

All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i seguenti documenti:

  • 1 fototessera, conforme alla normativa ICAO;
  • documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se non ne è in possesso, il richiedente dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni;
  • atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni
    atto di assenso di entrambi genitori

Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitalie la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.

  1. Costo

Il costo del documento è di:

  •  21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo;
  •  27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento.

Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno dell’appuntamento secondo le modalità previste dal proprio Ufficio consolare di riferimento.

  1. Consegna della carta d’identità

La CIE viene stampata e poi recapitata a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a partire dai 15 giorni dall’invio in produzione con tempi di consegna che possono variare a seconda dei Paesi di destinazione.

In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista la giacenza presso il locale ufficio postale, al termine della quale il plico viene restituito all’Ufficio consolare di riferimento per un ulteriore tentativo di consegna.

  1. Rinvenimento carte d’identità

Si rende noto all’utenza che le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.

Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.

Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:

  • presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
  • su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.

 

Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.