Anagrafe
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Anche chi è emigrato prima dell'entrata in vigore di questa legge deve iscriversi. L'iscrizione all'AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall'Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.
I cittadini italiani debbono essere iscritti nell'anagrafe di un Comune italiano. L'iscrizione permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l'obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all'Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza). I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all'estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all'estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell'espatrio; queste persone potranno rivolgersi all'Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all'estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all'estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.
Come ci si iscrive all'A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure facendone richiesta al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:
- passaporto italiano valido;
- prova della stabile e legale residenza all'estero.
La domanda di iscrizione, completa di copia del passaporto e documenti comprovanti la stabile residenza all'estero (ad es. contratto di lavoro, contratto di affitto), può essere inviata all'Ufficio consolare tramite la mail consolato.ambdakar@esteri.it
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve aggiornare i propri dati su Fast.it o comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- la perdita della cittadinanza italiana.
I cittadini iscritti all'AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
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Per chi si trova temporaneamente nel Paese
Si raccomanda a chi si trova solo temporaneamente in Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau o Mali, e non deve quindi procedere all'iscrizione AIRE, a segnalare la propria presenza in questi Paesi sul portale Dove siamo nel Mondo.
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