CITTADINANZA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.02.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE
- Per filiazione
- Per nascita sul territorio italiano,
- in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
- nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. - Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
- Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).
MODALITÀ D'ACQUISTO A DOMANDA
Dichiarazione di volontà dell’interessato
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
- svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Matrimonio con cittadino\a italiano\a I requisiti richiesti sono:
- residenza legale in Italia per un periodo di da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
- validità del matrimonio;
- assenza di condanne penali;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.
Naturalizzazione
I requisiti sono:
- dieci anni di residenza legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Il numero di anni può essere abbreviato a:
■tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
■quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
■cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
■sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
COME PRESENTARE DOMANDA DI CITTADINANZA
Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, si informa che il richiedente non residente in Italia deve registrarsi sul portale del Ministero dell'Interno dedicato, denominato ALI, al seguente url https://cittadinanza.dlci.interno.it.
Effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:
a. estratto di nascita del paese di origine legalizzato e tradotto, completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.
b. certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione)
c. ricevuta del versamento di 250 euro
d. copia autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato estero che lo ha rilasciato.
e. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
• l’Università per stranieri di Siena,
• l’Università per stranieri di Perugia,
• l’Università Roma Tre,
• la Società Dante Alighieri.
Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.
Maggiori informazioni sono presenti sul sito del Ministero degli Esteri, al seguente link https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html e sul sito del Ministero degli Interni https://cittadinanza.dlci.interno.it (pec .cittadinanza@pecdlci.interno.it)
Dopo la presentazione della domanda per via telematica, l’utente verrà convocato dall'Ambasciata per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
L'Ufficio dell'Ambasciata che si occupa della trattazione delle domande di cittadinanza è l'Ufficio consolare, consolato.ambdakar@esteri.it