{"id":4951,"date":"2026-02-12T12:59:35","date_gmt":"2026-02-12T12:59:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/?page_id=4951"},"modified":"2026-03-05T12:04:53","modified_gmt":"2026-03-05T12:04:53","slug":"adozioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/adozioni\/","title":{"rendered":"Adozioni"},"content":{"rendered":"<p>Le\u00a0adozioni internazionali\u00a0sono regolate dalla legge n.183\/84 come modificata dalla legge n.476\/98 di \u201cratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l\u2019Aja, il 29 maggio 1993\u201d e dalla legge n\u00b0149 del 2001.<\/p>\n<p>La\u00a0Convenzione dell\u2019Aja\u00a0ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinch\u00e9 le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono riconosciute a livello internazionale, d\u2019instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonch\u00e9 prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.hcch.net\/index_en.php?act=conventions.status&amp;cid=69\">http:\/\/www.hcch.net\/index_en.php?act=conventions.status&amp;cid=69<\/a><\/p>\n<p>Per tutte le informazioni relative all\u2019iter da seguire per adottare un minore straniero si pu\u00f2 consultare il sito web della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.commissioneadozioni.it\/\">Commissione per le Adozioni Internazionali<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Ingresso del minore in Italia<\/strong><\/p>\n<p>Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d\u2019ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d\u2019origine. Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, \u00e8 necessario che sia pervenuta l\u2019autorizzazione all\u2019ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L\u2019effettivo rilascio del visto \u00e8 tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art.33 della legge n\u00b0184 del 1983, come modificata dalla legge n\u00b0476 del 1998, \u00e8 fatto divieto alle Autorit\u00e0 consolari di concedere a minori stranieri il visto d\u2019ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa, e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali. Una volta che il minore sia entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.<\/p>\n<p><strong>Acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore<\/strong><\/p>\n<p>La procedura di adozione si conclude con l\u2019ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art.34 punto 3 della legge n\u00b0476 del 1998).<\/p>\n<p><strong>Adozione da parte di coppie italiane residenti all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019adozione pronunciata dall\u2019Autorit\u00e0 competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purch\u00e9 conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n\u00b0184 del 1983 come modificato dalla legge n\u00b0476\/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente \u00e8 quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l\u2019ultima residenza, quello di Roma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le\u00a0adozioni internazionali\u00a0sono regolate dalla legge n.183\/84 come modificata dalla legge n.476\/98 di \u201cratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l\u2019Aja, il 29 maggio 1993\u201d e dalla legge n\u00b0149 del 2001. 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