{"id":74,"date":"2023-04-11T18:20:09","date_gmt":"2023-04-11T16:20:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=74"},"modified":"2026-03-11T14:54:36","modified_gmt":"2026-03-11T14:54:36","slug":"autoveicoli-e-patenti-di-guida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/","title":{"rendered":"Autoveicoli e patenti di guida"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\"><strong>MODULISTICA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/informazioni-patente-di-guida.pdf\">Documenti necessari per il rinnovo<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/modcertificatomedicopatente-1.pdf\">Modello certificato patente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/autodichiarazione.pdf\">Autodichiarazione<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>COME PRENOTARE APPUNTAMENTO\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La documentazione va inviata al seguente indirizzo Email: consolato.ambadakar@esteri.it<\/p>\n<p><strong>INFORMAZIONI<\/strong><\/p>\n<p class=\"entry-title h3\">Per guidare all\u2019estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:<\/p>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p><strong>a) Paesi appartenenti all\u2019Unione Europea\u00a0o\u00a0allo Spazio economico europeo (SEE)<\/strong><br \/>\n<strong>b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocit\u00e0 con l\u2019Italia in materia di conversione di patenti di guida;<\/strong><br \/>\n<strong>c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocit\u00e0 con l\u2019Italia in materia di conversione di patenti di guida.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>a) PAESI APPARTENENTI ALL\u2019UNIONE EUROPEA\u00a0O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Se vi recate\u00a0<strong>per brevi periodi<\/strong>\u00a0in uno stato membro della UE o aderente al SEE\u00a0potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria\u00a0<strong>2006\/126\/CE del 20 dicembre 2006<\/strong>, gli Stati membri\u00a0dell\u2019UE\u00a0e quelli\u00a0aderenti allo\u00a0Spazio economico europeo (SEE) riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorit\u00e0.<\/li>\n<li>Se invece stabilite\u00a0<strong>la vostra residenza<\/strong>\u00a0in un Paese dell\u2019UE\/SEE avete tre possibilit\u00e0:-convertire (\u00e8 una facolt\u00e0, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza;<br \/>\n-conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorit\u00e0 dello Stato in cui risiedete\u00a0(laddove previsto dalla normativa locale);<br \/>\n-conservare la patente originaria senza fare alcunch\u00e9. In quest\u2019ultimo caso si potrebbero per\u00f2 verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del <strong>duplicato<\/strong>\u00a0per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.<br \/>\nSia per richiedere\u00a0la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova patente) che il riconoscimento la patente deve essere in corso di validit\u00e0.<br \/>\nE\u2019 possibile\u00a0<strong>rinnovare la propria patente italiana<\/strong>\u00a0rivolgendosi\u00a0<strong>esclusivamente alle Autorit\u00e0 locali<\/strong>\u00a0(v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).Per maggiori dettagli vi consigliamo di contattare l\u2019Ufficio consolare competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nb) PAESI NON APPARTENENTI ALL\u2019UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCIT\u00c0 CON L\u2019ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Per circolare\u00a0<strong>temporaneamente<\/strong>\u00a0nei Paesi con i quali l\u2019Italia ha firmato accordi di reciprocit\u00e0 occorre essere in possesso della\u00a0<strong>patente internazionale<\/strong>\u00a0(permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validit\u00e0.La patente o permesso internazionale \u00e8 un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validit\u00e0. Scopo della patente internazionale \u00e8 quello di fornire alle Autorit\u00e0 straniere l\u2019esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare.Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 \u2013 ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 \u2013 e Vienna 8.11.1968, \u2013 ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale.In Italia \u00e8 possibile ottenere sia l\u2019uno che l\u2019altro modello di patente.<\/li>\n<li><strong>Se stabilite la residenza<\/strong>\u00a0in un Paese straniero firmatario con l\u2019Italia di un accordo di reciprocit\u00e0 in materia di patenti\u00a0<strong>dovrete richiedere alle locali Autorit\u00e0 la conversione della vostra patente<\/strong>\u00a0italiana in corso di validit\u00e0.Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l\u2019obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall\u2019Italia in materia di patenti prevede che le Autorit\u00e0 del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l\u2019avvenuta conversione alle Autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall\u2019accordo stesso.<br \/>\nUna volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall\u2019art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285\/1992).<br \/>\nPer brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) \u00e8 sufficiente\u00a0munirsi della\u00a0traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo,\u00a0potrete guidare in Italia con la patente straniera\u00a0<strong>fino ad un anno massimo<\/strong>\u00a0dalla data di rientro, dopodich\u00e9 occorrer\u00e0 richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sar\u00e0 pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).<br \/>\nNB. L\u2019elenco aggiornato degli Stati con i quali l\u2019Italia ha concluso accordi di reciprocit\u00e0 in materia di conversione di patenti di guida \u00e8 visionabile tramite il link al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.governo.it\/it\/ministeri\/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti\">sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilit\u00e0 sostenibili<\/a>. Possono \u2013 infine \u2013 convertire la patente italiana le seguenti categorie di cittadini che si trasferiscono, <strong>per motivi di servizio<\/strong>, in uno dei seguenti Stati:<br \/>\n\u2013 Canada: personale diplomatico e consolare;<br \/>\n\u2013 Cile: personale diplomatico e loro familiari;<br \/>\n\u2013 Stati Uniti: personale diplomatico e loro familiari;<br \/>\n\u2013 Zambia: cittadini in missione governativa e familiari.In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia \u2013 oltre che alle locali Autorit\u00e0 \u2013 anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>c) PAESI NON APPARTENENTI ALL\u2019UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCIT\u00c0 CON L\u2019ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In questi Paesi non \u00e8 possibile n\u00e9 riconoscere n\u00e9 convertire la patente italiana di guida<\/strong>.<br \/>\n\u00c8 pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane la conferma della validit\u00e0 della loro patente italiana<\/strong>, scaduta da non pi\u00f9 di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all\u2019art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneit\u00e0 psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l\u2019accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascer\u00e0 apposita attestazione di rinnovo.<br \/>\n<strong>Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare \u00e8 valido per circolare sia in Italia che all\u2019estero.<br \/>\nUna volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovr\u00e0 essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.<\/strong><\/p>\n<header class=\"entry-header\">\n<p class=\"entry-title h3\"><strong>Radiazione dal PRA<\/strong><\/p>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all\u2019estero si dovr\u00e0 prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).<\/p>\n<p>Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potr\u00e0 circolare per raggiungere i transiti di confine per l\u2019esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.<\/p>\n<p>Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di\u00a0<strong>veicoli esportati<\/strong>\u00a0<strong>a partire dal 1 gennaio 2020<\/strong>\u00a0i cittadini italiani non potranno pi\u00f9 rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.<\/p>\n<p>Le richieste di radiazione di\u00a0<strong>veicoli esportati<\/strong>\u00a0<strong>entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati nel 2020<\/strong>\u00a0continuano invece ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente\u00a0<strong>fino al 31 marzo 2021<\/strong>\u00a0a condizione che i veicoli siano stati reimmatricolati con targa estera al momento della richiesta di radiazione. A tal fine il richiedente dovr\u00e0 allegare a dimostrazione dei suddetti requisiti la copia della carta di circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dia prova dell\u2019avvenuta esportazione all\u2019estero del veicolo entro il 31\/12\/2019.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Modulo-informativo-patenti-di-guida.docx\">Modulo-informativo patenti di guida<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambdakar.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Mod-certificato-medico-patente.pdf\">Mod certificato medico patente<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto\/esportazione.html\">ACI Esportazione<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto\/esportazione.html\">Per ulteriori informazioni\u00a0<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"MODULISTICA Documenti necessari per il rinnovo. 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