L’Ambasciata d’Italia informa che, in applicazione delle nuove normative in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari è stato soppresso l’obbligo del visto d’ingresso nazionale (tipo D) quale condizione per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Rientrano in questa categoria: il coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino UE un’unione registrata (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante), i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner, gli ascendenti diretti a carico e a quelli del coniuge o partner.
A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE, potrà invece essere rilasciato (gratuitamente) un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Gli interessati, per soggiorni superiori a tre mesi, dovranno richiedere direttamente alla Questura competente la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, presentando la documentazione prevista dall’art. 10 del D. Lgs. 30/2007, ed adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.