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Nuove disposizioni in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificarne le relative procedure.

L’Ambasciata informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 e’ stato pubblicato il D.L.12.09.2014, n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Con la
Circolare n.16/2014 il Ministero dell’ Interno richiama all’attenzione degli Ufficiali di stato civile le importanti novita’ introdotte con gli artt. 6 e 12 del menzionato D.L. in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificarne le relative procedure.

Nel ricordare che l’art. 6 e’ entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del citato D.L. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (13 settembre 2014), mentre per l’art. 12 sara’ necessario attendere il termine del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, il predetto Dicastero si fa carico di fornire le prime indicazioni con riguardo alla disposizione di cui all’art. 6. In virtu’ di tale norma viene riconosciuta ai coniugi la facolta’ di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


La previsione normativa non trova, tuttavia, applicazione quando si e’ in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (art. 6 comma 2). E’ onere dell’Avvocato trasmettere entro dieci giorni copia dell’accordo, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 5 del citato D.L., all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui l’atto di matrimonio fu iscritto o trascritto.



La nuova disciplina legislativa introduce conseguenti modificazioni degli artt. 49, 63, e 69 del D.P.R. n. 396/2000, aggiungendo – nell’elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile – gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.



In ragione di cio’ l’ufficiale dello stato civile competente, individuato secondo le indicazioni fornite dalla Circolare, dovra’ procedere alla registrazione dei provvedimenti che gli vengono trasmessi prevedendo la conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.