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Studiare in Italia

OPPORTUNITA’ DI STUDIO

Borse di studio e collaborazione inter-universitaria

Ogni anno il Ministero italiano degli Affari Esteri mette a disposizione di studenti e docenti senegalesi borse di studio per seguire corsi universitari e post-universitari in Italia. Il relativo bando è pubblicizzato, generalmente il mese di marzo, sul sito web dell’Ambasciata.

Nel quadro dell’autonomia universitaria, vigente sia in Italia che in Senegal, nel corso degli anni sono stati conclusi accordi di collaborazione tra Università dei due Paesi per favorire lo scambio di studenti e docenti.

Le Università italiane accolgono ogni anno studenti provenienti dal Senegal e dagli altri Paesi di accreditamento
dell’Ambasciata (Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau) in base alla legislazione e alle procedure vigenti: http://www.studiare-in-italia.it/

Iscrizioni universitarie

Le Università italiane accolgonoogni anno studenti provenienti dall’estero, incluso da Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau e Mali.

Le procedure di iscrizioneuniversitaria sono regolamentate da precise disposizioni e consultabili al seguente link

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Esse prevedono il coinvolgimentodell’Ambasciata per la ricezione e l’inoltro dei formulari di preiscrizione universitaria alle Università italiane coinvolte cui spetta la valutazione delle domande di iscrizione. Normalmente le procedure prendono avvio in primavera. Gli studenti ammessi dalle Università italiane procedono al deposito della domanda di visto nel corso dell’estate secondo modalità
coordinate dall’Ambasciata d’Italia a Dakar.

Lettore universitario

Presso l’Ambasciata d’Italia a Dakar è presente un lettore universitario. L’Ufficio del Lettore dell’Ambasciata fornisce informazioni e consulenza per l’iscrizione a Scuole e Università in Italia. Il lettore attualmente in servizio è il prof. Gerardo Caputo. Per contattarlo è possibile scrivere all’indirizzo mail ambasciata.dakar@esteri.it, all’attenzione del Lettore Universitario.

Le scuole in Italia

Un elenco completo di Scuole Elementari, Medie e dei Licei Italianistatali è costantemente aggiornato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Un elenco completo di Scuole statali e non statali è consultabile nel sito ufficiale del MIUR. Per ricerche approfondite è disponibile anche il motore di ricerca Cercalatuascuola .
Vai al sito del MIUR

INFORMAZIONI SUI DOCUMENTI PER STUDIARE IN ITALIA

Dichiarazione di valore

Gli studenti stranieri sono ammessi a studiare in Italia sulla base dell’equipollenza dei loro titoli. Prerequisito per ottenere l’equipollenza dei titoli, che è definita dalle autorità scolastiche e universitarie italiane, è l’ottenimento della “dichiarazione di valore”. Tale dichiarazione viene rilasciata dall’Ufficio Consolare dell’Ambasciata.

Visto per studio

Si tratta del visto necessario all’ingresso in Italia per la frequentazione di corsi scolastici, universitari e di formazione in genere.
Può essere di breve soggiorno (Visto Schengen) in caso di corsi brevi o di lungo soggiorno (visto nazionale) in caso di corsi che superano i tre mesi.

Certificato di basso reddito

L’Ambasciata rilascia su richiesta un certificato di basso reddito. Questo certificato è richiesto dalle Università italiane
per beneficiare di una riduzione delle tasse di iscrizione universitaria, di borse di studio o di alloggi universitari.

Gli studenti interessati a ottenere questo certificato devono indirizzare la loro richiesta all’indirizzo mail per fissare un
appuntamento:dakar.legalizzazioni@esteri.it

I richiedenti dovranno presentare all’Ambasciata i seguenti documenti:

1. Copia del certificato di indigenza rilasciato dalle Autorità locali (se disponibile)

2. Certificato di disoccupazione rilasciato dalle Autorità locali (se disponibile)

3. Ultime tre buste paghe dei genitori o di eventuali tutori

4. Estratto conto dei genitori o di eventuali tutori

5. Certificato di vita collettiva e di carico di famiglia

Equipollenza dei titoli di studio

I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. L’equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all’estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale.

Nel caso non esistano accordi bilaterali o multilaterali specifici le procedure necessarie sono le seguenti.

Gli interessati al riconoscimento di un titolo di studio riferito a diplomi di scuola secondaria di I e II grado devono presentare domanda di equipollenza all’Ufficio scolastico della provincia di residenza, o all’Università per i titoli universitari.

I cittadini italiani interessati al riconoscimento dell’eguaglianza di valore e di efficacia (“equipollenza”) dei propri titoli di studio stranieri (conseguiti in Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) ai corrispondenti titoli di studio italiani, dopo aver richiesto all’Ufficio studenti del Consolato l’emissione della “Dichiarazione di valore”, si devono rivolgere direttamente ad un Provveditorato agli Studi italiano o all’Università.

I cittadini non italiani invece devono presentare la domanda tramite l’Ufficio studenti del Consolato.

I titoli scolastici ottenuti all’estero, una volta dichiarati equipollenti ai titoli italiani di corrispondente valore (terza media, diploma di scuola media superiore o laurea), hanno in Italia valore legale; questo significa, ad esempio, che la persona in possesso della cittadinanza italiana ha diritto a partecipare ai concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione italiana. I documenti che è necessario presentare in Consolato per richiedere la dichiarazione di valore e l’equipollenza del titolo di studio sono:

  • diploma o certificato in originale o debitamente reso ufficiale, munito del sigillo o del timbro a secco della scuola o dell’istituzione universitaria e firmato in modo leggibile dal funzionario addetto;
  • Copia conforme del diploma legalizzato dal Ministero Affari Esteri del paese in cui il diploma è stato rilasciato (o ufficio con le stesse competenze in Italia). Viene legalizzata la firma dell’autorità che ha firmato il diploma
  • Attestato di autenticità del diploma, in originale,  legalizzato dal Ministero Affari Esteri del paese in cui il diploma è stato rilasciato ( o ufficio con le stesse competenze in Italia)
  •  traduzione dei due documenti in italiano, fedele e conforme al testo originale. La traduzione può essere eseguita dall’interessato o da un traduttore; il Consolato può riservarsi l’approvazione delle traduzioni esibite dal richiedente
  • Domanda a  firma dell’interessato, in cui si specifica il motivo della richiesta di rilascio della dichiarazione di  valore

Vedere la Sezione “MODULISTICA” di questo sito per moduli e documenti informativi scaricabili.
Visita la sezione pertinente del Sito del Ministero Affari Esteri