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Servizi Consolari e Visti

L’accesso alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Dakar avviene previo appuntamento, secondo le seguenti modalità.

E’ attiva la piattaforma PRENOTAMI per la prenotazione dei servizi consolari, in particolare per rinnovo/rilascio di passaporto e carta d’identità elettronica (CIE)trascrizione di atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, decesso), dichiarazioni di valore per il titolo di studio e atto di assenso per passaporto di minore disponibile al link https://prenotami.esteri.it (gli appuntamenti aprono ogni giorno alla mezzanotte italiana).

Per l’iscrizione AIRE e la variazione di residenza non è necessario presentarsi in Ambasciata ma è possibile presentare la domanda utilizzando il portale FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it/

Qualora non sia possibile utilizzare il portale FAST IT, il richiedente può inviare la richiesta di iscrizione/variazione AIRE all’indirizzo consolato.ambdakar@esteri.it

LEGALIZZAZIONI: l’appuntamento si richiede tramite il sito https://www.blsitalyvisa.com/senegal/ Per informazioni chiamare i numeri +221 33 840 13 13 e +221 33 840 13 14.

Si segnala che per il Senegal è entrata in vigore la Convenzione dell’Aja sull’Apostilla e non è più necessaria la legalizzazione in Ambasciata.

 

I SERVIZI CONSOLARI

Le rappresentanze diplomatico-consolari assicurano l’erogazione di diversi servizi in favore dei cittadini italiani che risiedono o che si trovano all’estero. Le Ambasciate e i Consolati hanno, inoltre, il compito di assicurare la tutela degli interessi italiani fuori dai confini nazionali.

I servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza.

Si ricorda che l’esercizio di alcuni diritti e l’accesso ad alcuni servizi sono limitati soltanto agli Italiani che abbiano provveduto all’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), obbligatoria in base alla Legge n. 470 del 1988.

Cliccando su una delle voci nell’elenco dal titolo “Servizi consolari” a sinistra, si aprirà una pagina con la descrizione, la normativa e le modalità di accesso ai singoli servizi.

Per conoscere i contatti dei diversi uffici, orari di apertura e modalità di prenotazione degli appuntamenti, visitate anche la pagina Contatti.

PASSAPORTI

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. Il suo rilascio/estensione è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente.

Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia. E’ tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d’identità valida.

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato;
  • carta d’identità;
  • due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori);
  • permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.

Un cittadino italiano può chiedere il rilascio o rinnovo di un passaporto solo se residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano. In caso contrario, o se si richiede il passaporto in una circoscrizione consolare all’estero differente da quella dove si è iscritti nell’AIRE del proprio Comune italiano, sarà necessario ottenere il “NULLA OSTA” dell’Ufficio (Questura o Consolato Italiano) competente per il territorio di residenza.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato anche prima della scadenza ed entro e non oltre 6 mesi dalla stessa data di scadenza.

VALIDITA’ DEI PASSAPORTI

Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.
I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.

Per l’estensione del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • formulario di richiesta di estensione del passaporto firmato dall’interessato;
  • passaporto scaduto;
  • permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.

A partire dal 2009 anche i minori hanno diritto al passaporto  individuale, valido per tre anni fino ai tre anni di età, valido per 5 anni dai tre ai diciotto anni di età (decreto legge 135/2009). Il minore non può più essere incluso nel passaporto dei genitori.

In caso di furto o smarrimento del passaporto è inoltre necessario presentarsi all’Ufficio Passaporti del Consolato con la denuncia di furto o smarrimento, effettuata presso la locale competente Autorità di Polizia.

NOVITA’ PER RILASCIO PASSAPORTO IN CASO DI FIGLIO MINORE

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata al giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Scaricate la modulistica relativa alle richieste di passaporto alla sezione MODULISTICA di questo sito web.

Visitate il sito MAE per la mosulistica sui passaporti: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ANAGRAFE

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi. L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza). I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure facendone richiesta al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:

  • passaporto italiano valido;
  • prova della stabile e legale residenza all’estero.

La domanda di iscrizione, completa di copia del passaporto e documenti comprovanti la stabile residenza all’estero (ad es. contratto di lavoro, contratto di affitto), può essere inviata all’Ufficio consolare tramite la mail consolato.ambdakar@esteri.it

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato deve aggiornare i propri dati su Fast.it o comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Per chi si trova temporaneamente nel Paese

 Si raccomanda a chi si trova solo temporaneamente in Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau o Mali, e non deve quindi procedere all’iscrizione AIRE, a segnalare la propria presenza in questi Paesi sul portale Dove siamo nel Mondo.

ASSISTENZA CONSOLARE

Il servizio di assistenza sociale è destinato ai cittadini italiani che versano in una situazione di indigenza. I cittadini italiani possono ricevere dal Consolato un aiuto economico o di altro tipo per superare una momentanea difficoltà.
VISITA IL SITO WEB DEL MAE

ASSISTENZA ECONOMICA

Il Consolato può erogare un sussidio al cittadino italiano residente stabilmente nella circoscrizione consolare che si trovi in una situazione di comprovata eccezionale necessità, come un ritardo nell’arrivo dell’assegno di assistenza governativa, disabilità, condizioni mediche particolari che comportano speciali spese mediche, dietetiche o farmaceutiche non coperte dall’assistenza locale, eccetera. Il connazionale indigente dovrà appunto provare, all’occorrenza, la sua condizione di eccezionale necessità esibendo la documentazione che gli verrà richiesta. I sussidi non possono superare il limite massimo stabilito dalle disposizioni ministeriali.
In questo tipo di assistenza rientra anche il rilascio o il rinnovo gratuito del passaporto italiano a cittadini in difficoltà economiche.

Il cittadino italiano in transito che abbia subito il furto di denaro o altri documenti può anche richiedere l’erogazione di un prestito con promessa di restituzione allo Stato italiano. La concessione del prestito è subordinata alla valutazione del Consolato.

Al fine di richiedere un sussidio o un prestito, l’interessato deve formulare una richiesta esplicita all’Ufficio consolare, scrivendo alla mail consolato.ambdakar@esteri.it . L’Ufficio consolare provvederà a valutare e a trattare la richiesta, indicando eventuale documentazione aggiuntiva necessaria e effettuando le verifiche richieste dalla legge.

RIMPATRI

Un settore particolarmente delicato dell’attività di assistenza ai cittadini italiani all’estero riguarda il rimpatrio dei connazionali che si trovino in Paesi stranieri in situazioni di gravi difficoltà, non superabili in loco. Gli interventi dell’Ambasciata, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi Sociali), riguardano:

– connazionali emigrati, che si trovano nella necessità di rientrare in Italia in via definitiva per motivi economici o sanitari;

– minori in stato di abbandono;

– malati di mente (la procedura in questo caso e’ assai complessa, perchè richiede la presenza di uno o più accompagnatori qualificati, nonchè il reperimento di ospedali specializzati);

– cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;

– anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia;

– ammalati gravi che non possono essere curati in loco per mancanza di idonee strutture

Al fine di segnalare l’urgenza di un rimpatrio, richiedere l’assistenza dell’Ambasciata o ricevere maggiori informazioni per il proprio caso specifico, l’interessato deve indirizzare una mail all’Ufficio Consolare, all’indirizzo consolato.ambdakar@esteri.it

RIMPATRI SANITARI

Si raccomanda a tutti i connazionali in viaggio di stipulare idonea assicurazione sanitaria che copra anche le spese di rimpatrio sanitario.

In caso di necessità di rimpatrio, occorre contattare la propria compagnia di assicurazioni per conoscere le modalità per accedere al servizio di rimpatrio. Se necessario, e per eventuale assistenza logistica, segnalare la necessità del rimpatrio all’Ambasciata, indirizzando una mail all’Ufficio Consolare, all’indirizzo consolato.ambdakar@esteri.it

RIMPATRIO DELLE SALME

Per procedere al rimpatrio di una salma, il familiare del defunto deve prendere contatto con l’Ufficio consolare dell’Ambasciata all’indirizzo mail consolato.ambdakar@esteri.it

L’Ufficio consolare inoltrerà una richiesta al competente Comune italiano per ottenere il “nulla osta all’introduzione della salma”. Avuto il “nulla osta” dal Comune, l’agenzia di pompe funebri, incaricata dai familiari del rimpatrio a proprie spese della salma, potrà procedere. E’ peraltro possibile rivolgersi alle Regioni ed agli enti locali per eventuali rimborsi o contributi.

In caso di decesso di connazionali residenti all’estero in stato di accertata indigenza, l’Ambasciata potrà prestare assistenza ai familiari indigenti, se residenti all’estero, del connazionale deceduto, mediante rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate.

PROTEZIONE CONSOLARE E QUESTIONI LEGALI

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; il rimpatrio delle salme; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.

Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato può:

  • effettuare visite consolari al detenuto;
  • indicare un eventuale legale;
  • curare i collegamenti con i familiari in Italia;
  • provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato non può:

  • intervenire in giudizio per conto del connazionale;
  • pagare le spese legali del detenuto.

LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.

Per segnalare casi che necessitano di assistenza da parte dell’Ambasciata d’Italia a Dakar, si prega di scrivere a consolato.ambdakar@esteri.it

In caso di urgenze, legate a arresti o incidenti, si può contattare il numero di emergenza dell’Ambasciata attivo 24h/24h:
00221776381895

RICERCHE DI CONNAZIONALI ALL’ESTERO

L’Ambasciata può essere contattata nel caso in cui si siano perse le tracce di un connazionale residente in uno dei Paesi della
circoscrizione consolare.

Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati. Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:

inviando una mail all’indirizzo consolato.ambdakar@esteri.it, specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.

telefonando al numero 06 36 91 29 07 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando
e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.02.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.

La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

  1. b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  2. c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  3. d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

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Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente

Per domande “presentate” si intende:

  • Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
  • Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.

2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente

Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.

Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:

  1. Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
  2. Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
  3. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  4. Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  5. Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  6. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  7. Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  8. Certificato di residenza.
  9. Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
  • Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
    • Certificati negativi di cittadinanza;
    • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
    • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
  • Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
    • Certificato storico di cittadinanza.

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Attraverso i link a destra, è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana:

  • Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori)
  • Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
  • Riacquisto della cittadinanza
  • Naturalizzazione per matrimonio
  • Riconoscimento in base a leggi speciali
  • Certificato di “non rinuncia”

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE” (FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO)

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascitache si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.

Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 europer ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI FIGLI MINORI CONVIVENTI CON GENITORE NON CITTADINO DALLA NASCITA

L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).

Si specifica che:

  • Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
  • Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
  • se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.

MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

I requisiti richiesti sono:

  • residenza legale in Italia per un periodo di da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
  • validità del matrimonio;
  • assenza di condanne penali;
  • assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

NATURALIZZAZIONE

I requisiti sono:

  • dieci anni di residenza legale;
  • reddito sufficiente;
  • assenza di precedenti penali;
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

■tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
■quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
■cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
■sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

L’interessato al riacquisto deve presentare:

  1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
  3. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
  4. Certificato storico di cittadinanza;
  5. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).

Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

RICONOSCIMENTO IN BASE A LEGGI SPECIALI

La legge del 14 dicembre 2000, n. 379, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico e dei loro discendenti che possiedono i requisiti necessari.

Il termine per l’accoglimento della Legge 379/2000 è scaduto il 19/12/2010.

La legge dell’8 marzo 2006, n. 124, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali che l’hanno persa per aver risieduto dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non è pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, poiché il genitore riconosciuto non è un cittadino italiano per nascita.

CERTIFICATO DI “NON RINUNCIA”

Se l’interessato/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorità del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata è stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1/1991. Non è possibile che l’interessato/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l’interessato/a deve essere presente sul territorio.

La richiesta di emissione del Certificato di “Mancata Rinuncia/Non Rinuncia” è effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all’interessato/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.

Gli interessati non possono contattare direttamente l’Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poiché non si conosce l’evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilità.

COME PRESENTARE DOMANDA DI CITTADINANZA

Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, si informa che il richiedente non residente in Italia deve registrarsi sul portale del Ministero dell’Interno dedicato.

Effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:

a. estratto di nascita del paese di origine legalizzato e tradotto, completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.

b. certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione)

c. ricevuta del versamento di 250 euro

d. copia autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato estero che lo ha rilasciato.

e. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

• l’Università per stranieri di Siena,

• l’Università per stranieri di Perugia,

• l’Università Roma Tre,

• la Società Dante Alighieri.

Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

(pec .cittadinanza@pecdlci.interno.it)

Dopo la presentazione della domanda per via telematica, l’utente verrà convocato dall’Ambasciata per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.

L’Ufficio dell’Ambasciata che si occupa della trattazione delle domande di cittadinanza è l’Ufficio consolare, consolato.ambdakar@esteri.it

NOTARILE

L’Ufficio Notarile del Consolato è deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito ed a rilasciarne copie ed estratti.
Il servizio notarile è dovuto ai cittadini italiani che si trovino all’estero in via permanente o temporanea.

I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:

1. Procure

2. Testamento Pubblico

3. Atti Pubblici

4. Attività di Autenticazione

 PROCURE

La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).

Le procure si dividono in due categorie:

procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.

procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

Qualora il mandante sia cittadino straniero l’Ufficio consolare non puo’ ricevere la procura ma essa dovrà essere predisposta da un notaio locale, legalizzata presso il Ministero degli Affari Esteri, tradotta in lingua italiana e, successivamente, presentata all’Ambasciata per la legalizzazione e la certificazione di conformità della traduzione

TESTAMENTO PUBBLICO

Tra le attività proprie dell’Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovano all’estero.
Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell’atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l’Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un suo smarrimento e per assicurarne l’immediata pubblicazione alla morte del testatore.

ATTI PUBBLICI

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico.

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

L’attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma può anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:

1. AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato. Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale;

2. AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: a tal fine è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Certificati sostituiti dall’autocertificazione

L’autocertificazione può essere sostitutiva di:

1. NORMALI CERTIFICAZIONI

Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:

    • data e luogo di nascita;
    • residenza;
    • cittadinanza;
    • godimento dei diritti politici;
    • stato di celibe, coniugato o vedovo;
    • stato di famiglia;
    • esistenza in vita;
    • nascita del figlio;
    • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
    • posizione agli effetti degli obblighi militari;
    • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
    • titoli di studio acquisiti;
    • qualifiche professionali;
    • esami sostenuti universitari e di stato;
    • titoli di specializzazione;
    • titoli di abilitazione;
    • titoli di formazione;
    • titoli di aggiornamento;
    • titoli di qualificazione tecnica;
    • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
    • codice fiscale o partita IVA;
    • qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
    • stato di disoccupazione;
    • qualità di pensionato e categoria di pensione;
    • qualità di studente;
    • qualità di casalinga;
    • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    • adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
    • assenza di condanne penali;
    • qualità di vivenza a carico;
    • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati:

La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.

ATTI NOTORI

Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.

La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.

Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:

le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).

Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

    • medici;
    • sanitari;
    • veterinari;
    • di origine;
    • di conformità all’Ue;
    • marchi;
    • brevetti

 

Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini

Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

Documenti di riconoscimento e di identità

In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:

    • Il passaporto;
    • La patente di guida;
    • La patente nautica;
    • Il libretto di pensione;
    • Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
    • Il porto d’armi;
    • Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
Nella sezione MODULISTICA del sito trovate eventuali moduli scaricabili o documenti informativi.

Si raccomanda inoltre di visitare il sito del Ministero Affari Esteri al link sottostante per maggior informazioni


SERVIZI ELETTORALI

L’Ufficio Consolare dell’Ambasciata si occupa della gestione di tutti gli appuntamenti elettorali nazionali, nei quali gli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione sono chiamati a partecipare.

ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM

I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Hanno diritto di voto tuttii cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati, scrivendo all’indirizzo consolato.ambdakar@esteri.it

I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro i limiti stabiliti per legge, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui
inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; e tutta l’ulteriore documentazione necessaria al voto. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro i termini stabiliti per legge. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Gli elettori che, entro i termini fissati per Legge, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro i termini stabiliti per Legge. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Non è solitamente previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.

Le informazioni relative alle modalità di opzione, alle tempistiche e all’invio delle schede elettorali vengono comunicate in occasione dei singoli appuntamenti elettorali dall’Ambasciata secondo diverse modalità, prima tra tutte la pubblicazione sul sito e la pubblicità sulle pagine social dell’Ambasciata.

L’Ufficio Consolare rimane a disposizione all’indirizzo mail consolato.ambdakar@esteri.it

ELEZIONI EUROPEE

La legge 459/2001 sull’esercizio del diritto di voto all’estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge
24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni.

Alle elezioni europee possono votare solo i connazionali residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Pertanto in connazionali che si trovano nella circoscrizione consolare dell’Ambasciata d’Italia a Dakar non possono votare.

Per maggiori informazioni, visitate il sito del Ministero degli Affari Esteri:

LA SICUREZZA SOCIALE

La sicurezza sociale comprende: l’assistenza sociale che assolve ad una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa a tutti i cittadini in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell’ente erogatore; e la previdenza sociale che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori. I soggetti aventi diritto alla tutela sono: i lavoratori subordinati e autonomi; i dipendenti pubblici; gli studenti; i pensionati; i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra.
Le prestazioni principali per quanto riguarda lavoratori dipendenti ed autonomi sono le seguenti:

  • PENSIONE DI VECCHIAIA
  • PENSIONE DI ANZIANITÀ
  • ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
  • PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITÀ
  • PENSIONE AI SUPERSTITI
  • PENSIONE SOCIALE

LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE

Per “sicurezza sociale internazionale” si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese. La tutela degli emigranti va garantita attraverso una regolamentazione internazionale aggiornata che deve tenere conto costantemente dei mutamenti sociali.
Nell’area comunitaria (U.E.) la protezione sociale si realizza con l’applicazione dei Regolamenti Comunitari. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 25 Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione Europea.
La stessa normativa si applica altresì ai 3 Paesi che, pur non essendo membri dell’Unione Europea, hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
Dal 1 giugno 2002 questa normativa è stata applicata anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un accordo stipulato con la Comunità Europea ed i suoi 25 Stati membri.
Nell’area extra-comunitaria, la protezione sociale viene normalmente attuata attraverso Convenzioni bilaterali. Non sono in vigore accordi bilaterali con i Paesi di competenza dell’Ambasciata d’Italia a Dakar.
I connazionali interessati sono pregati di informarsi presso gli enti eroganti in Italia circa eventuali procedure stabilite per i Paesi di competenza dell’Ambasciata a Dakar.

L’Ufficio di Stato Civile è quell’Istituzione che si occupa delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. Tale compito in Italia è affidato ai Comuni ed all’estero alle Ambasciate ed ai Consolati italiani. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

Gli Uffici Consolari principalmente ricevono e trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione gli atti emessi dalle Autorità straniere.
Il settore di Stato Civile degli Uffici Consolari, oltre alla gestione dei registri di Stato Civile relativamente agli atti di stato civile formati nel Consolato stesso ed alla trasmissione degli atti di stato civile stranieri ai Comuni italiani, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche: Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
Ricezione e trasmissione di sentenze (divorzio, adozione ect.) alle relative Istituzioni competenti. Contattando l’Ufficio consolare  competente per il luogo in cui si è verificato l’evento (nascita, matrimonio, divorzio, decesso) é possibile conoscere se la registrazione avvenga in automatico – a seguito di specifica Convenzione – oppure debba essere richiesta dall’interessato. In quest’ultimo caso il Consolato comunicherà quali siano i documenti da presentare, se essi vadano tradotti e se debbano essere legalizzati.
Nella Sezione “MODULISTICA” di questo sito sono inseriti moduli e documenti informativi scaricabili per ogni tipologia di servizio consolare, qualora disponibili.

STUDIO

DICHIARAZIONI DI VALORE

Gli studenti stranieri sono ammessi a studiare in Italia sulla base dell’equipollenza dei loro titoli. Prerequisito per ottenere l’equipollenza dei titoli, che è definita dalle autorità scolastiche e universitarie italiane, è l’ottenimento della “dichiarazione di valore”. Tale dichiarazione viene rilasciata dall’Ufficio Consolare dell’Ambasciata.

ISCRIZIONI UNIVERSITARIE

Le Università italiane accolgonoogni anno studenti provenienti dall’estero, incluso da Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau e Mali.

Le procedure di iscrizioneuniversitaria sono regolamentate da precise disposizioni e consultabili al seguente link

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Esse prevedono il coinvolgimentodell’Ambasciata per la ricezione e l’inoltro dei formulari di preiscrizione universitaria alle Università italiane coinvolte cui spetta la valutazione delle domande di iscrizione. Normalmente le procedure prendono avvio in primavera. Gli studenti ammessi dalle Università italiane procedono al deposito della domanda di visto nel corso dell’estate secondo modalità
coordinate dall’Ambasciata d’Italia a Dakar.

BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONE INTER-UNIVERSITARIA

Ogni anno il Ministero italiano degli Affari Esteri mette a disposizione di studenti e docenti senegalesi borse di studio per seguire corsi universitari e post-universitari in Italia. Il relativo bando è pubblicizzato, generalmente il mese di marzo, sul sito web dell’Ambasciata.

Nel quadro dell’autonomia universitaria, vigente sia in Italia che in Senegal, nel corso degli anni sono stati conclusi accordi di collaborazione tra Università dei due Paesi per favorire lo scambio di studenti e docenti.

LETTORE UNIVERSITARIO

Presso l’Ambasciata d’Italia a Dakar è presente un lettore universitario. L’Ufficio del Lettore dell’Ambasciata fornisce informazioni e consulenza per l’iscrizione a Scuole e Università in Italia.

VISTO PER STUDIO

Si tratta del visto necessario all’ingresso in Italia per la frequentazione di corsi scolastici, universitari e di formazione in genere.
Può essere di breve soggiorno (Visto Schengen) in caso di corsi brevi o di lungo soggiorno (visto nazionale) in caso di corsi che superano i tre mesi.

CERTIFICATO DI BASSO REDDITO

L’Ambasciata rilascia su richiesta un certificato di basso reddito. Questo certificato è richiesto dalle Università italiane
per beneficiare di una riduzione delle tasse di iscrizione universitaria, di borse di studio o di alloggi universitari.

Gli studenti interessati a ottenere questo certificato devono indirizzare la loro richiesta all’indirizzo mail per fissare un
appuntamento:dakar.legalizzazioni@esteri.it

I richiedenti dovranno presentare all’Ambasciata i seguenti documenti:

1. Copia del certificato di indigenza rilasciato dalle Autorità locali (se disponibile)

2. Certificato di disoccupazione rilasciato dalle Autorità locali (se disponibile)

3. Ultime tre buste paghe dei genitori o di eventuali tutori

4. Estratto conto dei genitori o di eventuali tutori

5. Certificato di vita collettiva e di carico di famiglia

ADOZIONI

Le adozioni internazionali sono regolate dalla legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja, il 29 maggio 1993” e dalla legge n°149 del 2001.

La Convenzione dell’Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono riconosciute a livello internazionale, d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=69

Per tutte le informazioni relative all’iter da seguire per adottare un minore straniero si può consultare il sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Ingresso del minore in Italia

Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L’effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.

Ai sensi dell’art.33 della legge n°184 del 1983, come modificata dalla legge n°476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d’ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa, e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali. Una volta che il minore sia entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.

Acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore

La procedura di adozione si conclude con l’ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art.34 punto 3 della legge n°476 del 1998).

Adozione da parte di coppie italiane residenti all’estero

L’adozione pronunciata dall’Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.

ELENCO TECNICI DI FIDUCIA

AVVISO DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI TECNICI DI FIDUCIA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è istituito l’elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia a Dakar, per le sole attività ivi previste.

I soggetti in possesso dei requisiti possono fare domanda di iscrizione, per i soli fini connessi all’emissione dei certificati lavori di cui all’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità di seguito specificate.

Il presente avviso non ha scadenza. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e l’iscrizione ha validità permanente, sino al verificarsi di una delle cause di cancellazione di seguito specificate. Gli iscritti dovranno altresì impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al proprio status ed ai propri recapiti.

A seguito alla verifica della completezza della domanda, il nominativo dell’iscritto, insieme al deposito della firma e del timbro di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, è aggiunto all’“Elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia a Dakar per l’attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”, che viene trasmesso a ciascuna impresa che richiede la certificazione di lavori effettuati nel territorio di questa Circoscrizione consolare.

Lo scrivente si riserva di effettuare controlli sulle informazioni comunicate sia all’atto dell’iscrizione sia in allegato a ciascun certificato, e di attivare il relativo procedimento presso gli enti le autorità competenti, in Senegal e in Italia, in caso di dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni pregiudizievoli l’emissione del documento.

Procedura di emissione dei certificati di esecuzione lavori all’estero

Iscrizione dei professionisti all’elenco.

I professionisti che ritengono di possedere i requisiti di seguito indicati presentano apposita domanda di iscrizione, secondo il modello allegato al presente avviso, corredata della documentazione richiesta. L’iscrizione è a tempo indeterminato.

Istituzione e tenuta dell’elenco.

L’Ambasciata d’Italia a Dakar istituisce e custodisce l’elenco dei tecnici che hanno presentato regolare domanda e depositato timbro e firma, e lo mantiene aggiornato nel tempo. Gli interessati sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alla prima istanza di iscrizione.

Presentazione di domanda di certificazione da parte di un’impresa Italiana.

Le imprese italiane che intendono certificare lavori eseguiti nella circoscrizione dell’Ambasciata d’Italia a Dakar ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 presentano richiesta a questa Ambasciata, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet. Se viene presentata domanda per la certificazione di un’opera realizzata al di fuori del territorio della circoscrizione dell’Ambasciata d’Italia a Dakar, viene inoltrata alla Sede competente dandone notizia al richiedente. Se un’unica opera a rete (esempio: stradale) è stata realizzata su due diverse circoscrizioni, la domanda può essere presentata indifferentemente in una delle due Sedi competenti, ma non in entrambe.

Invio dell’elenco dei tecnici all’impresa richiedente.

Questa Ambasciata, verificata la localizzazione dell’opera da certificare secondo quanto attestato dal richiedente, trasmette a mezzo PEC all’impresa richiedente l’elenco dei tecnici di fiducia espunto del timbro e della firma depositati.

Attività dell’impresa.

L’impresa contatta uno o più tecnici presenti sull’elenco, in osservanza delle condizioni di incompatibilità appresso indicate, e concorda in autonomia costo, forma e contenuti della prestazione, ferme restando le norme italiane, locali e/internazionali applicabili ai contratti tra privati sotto il profilo civilistico, fiscale e previdenziale.

Attività del tecnico di fiducia.

Il tecnico di fiducia incaricato dall’impresa, presa visione degli atti comprovanti gli elementi tecnico economici da certificare eventualmente anche eseguendo visite sul sito, redige il certificato sull’apposito “modello B semplificato” redatto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 scaricabile sul sito internet di questa Ambasciata e lo trasmette all’impresa richiedente e all’Ufficio consolare in formato cartaceo ed elettronico, datato, timbrato e firmato unitamente alla dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità, anch’essa scaricabile dal sito, e alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del servizio, pari a Euro 100,00 per le prime 8 pagine e Euro 10,00 per ciascuna pagina a partire dalla nona, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito. Il Certificato è trasmesso anche in formato elettronico (su supporto fisico o inviato tramite PEC).

Attività della Sede.

Questo ufficio consolare, ricevuta la certificazione, provvede a verificare la corrispondenza del nominativo, timbro e firma presente sul certificato con uno dei tecnici presenti in elenco. In caso negativo il CEL è restituito al mittente, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di sospetta violazione della norma.

In caso di corrispondenza positiva, il Certificato viene inserito sul portale AVCP.it, nell’apposita sezione. La documentazione cartacea viene scansionata e trasmessa alla “Struttura Centrale” del MAE, e custodita agli atti per eventuali successive verifiche e controlli.

Attività della struttura centrale del MAE.

La “Struttura Centrale” del MAE provvede, una volta verificata la corrispondenza dei dati inseriti rispetto a quelli indicati sul cartaceo scansionato, ad inserire telematicamente il CEL sul database del Casellario delle Imprese.

Trasparenza del procedimento. I tecnici di fiducia e le imprese richiedenti potranno verificare in tempo reale sul portale AVCP.it lo stato di avanzamento delle proprie istanze dal momento della presentazione del Certificato cartaceo sino all’inserimento sul Casellario delle Imprese, e comunicare con l’Ambasciata d’Italia a Dakar e la Struttura Centrale del MAE agli indirizzi amb.dakar@cert.esteri.it e dgai.03-cel@cert.esteri.it

Requisiti

Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:

  1. possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);
  2. possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;
  3. conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legisativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)

Modalità di presentazione delle domande

I soggetti in possesso dei requisiti possono iscriversi in qualsiasi momento e senza scadenza all’elenco dei tecnici di fiducia, compilando l’apposito modulo e recapitandolo o inviandolo all’Ambasciata d’Italia a Dakar, completo della firma autografa e del timbro di iscrizione all’ordine professionale, esclusivamente nei modi seguenti:

  • in originale recapitato a mano al seguente indirizzo: R.A Hachamiyou tall BP 348 CP 18524 Dakar e nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle 12.00 tutti i giorni dal lunedi al venerdi; in tal caso la firma è apposta alla presenza del funzionario previa esibizione di un documento di identità;
  • autenticato da un notaio o pubblico ufficiale e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.
  • trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata con firma digitale conforme al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 ed in particolare al comma 4 in caso di certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea.

Condizioni di incompatibilità

Il tecnico che emette il certificato non può essere:

  • Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
  • Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
  • Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
  • Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.

Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.

All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, l’ Ambasciata d’Italia a Dakar verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma applicabile in Senegal (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.

Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.

Cancellazione

La cancellazione è attuata:

  • per violazione dei requisiti o delle norme che regolano la certificazione;
  • per perdita di uno qualsiasi dei requisiti;
  • su richiesta dell’interessato, usando l’apposito modello.

Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali recante disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati personali di cui alla presente informativa sono quelli raccolti nello svolgimento della procedura per la certificazione dei lavori eseguiti all’estero da imprese italiane ai sensi dell’art. 84 D.P.R. 207/2010 di cui al presente avviso.

I dati personali sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’ attività di cui al presente avviso, nei limiti delle azioni strettamente necessarie per lo svolgimento del servizio stesso.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:

– trattati in modo lecito e secondo correttezza;

– raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

– esatti e, se necessario, aggiornati;

– pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

I dati personali forniti o acquisiti nel corso del procedimento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra.