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Cittadinanza

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.02.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  • Per filiazione
  • Per nascita sul territorio italiano,
    – in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
    – nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
  • Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
  • Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA

Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

Matrimonio con cittadino\a italiano\a I requisiti richiesti sono:

  • residenza legale in Italia per un periodo di da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
  • validità del matrimonio;
  • assenza di condanne penali;
  • assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

Naturalizzazione

I requisiti sono:

  • dieci anni di residenza legale;
  • reddito sufficiente;
  • assenza di precedenti penali;
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

■tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
■quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
■cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
■sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

COME PRESENTARE DOMANDA DI CITTADINANZA

Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, si informa che il richiedente non residente in Italia deve registrarsi sul portale del Ministero dell’Interno dedicato, denominato ALI.

Effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:

a. estratto di nascita del paese di origine legalizzato e tradotto, completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.

b. certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione)

c. ricevuta del versamento di 250 euro

d. copia autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato estero che lo ha rilasciato.

e. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

• l’Università per stranieri di Siena,

• l’Università per stranieri di Perugia,

• l’Università Roma Tre,

• la Società Dante Alighieri.

Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

Maggiori informazioni sono presenti sul sito del Ministero degli Esteri, al seguente link https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html e sul sito del Ministero degli Interni https://cittadinanza.dlci.interno.it (pec .cittadinanza@pecdlci.interno.it)

Dopo la presentazione della domanda per via telematica, l’utente verrà convocato dall’Ambasciata per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.

L’Ufficio dell’Ambasciata che si occupa della trattazione delle domande di cittadinanza è l’Ufficio consolare, consolato.ambdakar@esteri.it

 

 

Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

  1. Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

  • Legge n. 123/1983
  • Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
  • Legge n. 94/2009
  • Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
  • L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
  • L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020

2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza

  • Residenza nella circoscrizione consolare:
  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
  • Termini di presentazione:
  • La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
  • Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
  • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Situazione penale:
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
  • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi
  1. Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza
  • Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
  • Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

  • Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
  • Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
  • PLIDA della Società Dante Alighieri
  • CertIt dell’Università Roma Tre
  • CILS dell’Università per stranieri di Siena
  • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
  • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
  • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
  • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
  1. Procedura

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

 

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
  • Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)

 

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento della percezione consolare di 15 Euro.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

 

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

  1. Costi
  • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

  • Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:
  • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 14,00 euro
  • Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 – 24,00 euro
  • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro
  • Percezione consolare ex art 8 – 15 euro

(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)

  • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
  • Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A – 13,00 euro
  • Marca da bollo sul decreto di conferimento della cittadinanza: art N/A – 16,00 euro
  1. Contatti e link utili

Trova il tuo Consolato:

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile/

Per informazioni inviare un’email a consolato.ambdakar@esteri.it