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AIRE

MODULISTICA

Documenti necessari per l’iscrizione all’AIRE

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione dipende dall’iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

–           la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;

–           la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;

–           la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;

–           la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;

–           la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  1. a) i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  2. b) quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

NON devono iscriversi all’AIRE:

  1. a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  2. b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;
  3. c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  4. d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  5. e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  6. f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
  7. g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

Inoltre, l’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.:

La procedura di iscrizione AIRE va effettuata attraverso il portale FAST-IT, allegando i seguenti documenti:

  • passaporto italiano valido;
  • prova della stabile e legale residenza all’estero.

In alternativa, la domanda di iscrizione, completa di copia del passaporto e documenti comprovanti la stabile residenza all’estero (ad es. contratto di lavoro, contratto di affitto), può essere inviata a dakar.serviziconsolari@esteri.it e consolato.ambdakar@esteri.it . Come extrema ratio, la documentazione in formato cartaceo potrà essere inviata alla Sede per posta.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é gratuita.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza o da altra AIRE.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il cittadino.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Si rammenta inoltre che gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico, pertanto, gli uffici consolari NON possono rilasciare certificati di iscrizione all’AIRE, che possono essere rilasciati solo dal Comune italiano di iscrizione.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino

L’interessato deve aggiornare i propri dati su Fast.it o comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Per chi si trova temporaneamente nel Paese

Si raccomanda a chi si trova solo temporaneamente in Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau o Mali, e non deve quindi procedere all’iscrizione AIRE, a segnalare la propria presenza in questi Paesi sul portale Dove siamo nel Mondo.