MODULISTICA
Documenti necessari per la conferma di validità della patente
COME PRENOTARE APPUNTAMENTO
La documentazione per chiedere la conferma di validità della patente italiana, quando scaduta, va inviata al seguente indirizzo email: dakar.passaporti@esteri.it.
INFORMAZIONI
Guidare in Senegal
Italia e Senegal non hanno un accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida. Non è quindi possibile convertire la patente italiana in patente senegalese. I turisti che hanno patente italiana possono guidare in Senegal, ma è consigliabile che siano dotati di traduzione giurata della loro patente italiana o di permesso internazionale di guida. I connazionali che si trasferiscono invece in Senegal, per condurre legalmente nel Paese, devono fare la patente senegalese.
Conferma della validità della patente italiana scaduta
I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in questa circoscrizione consolare possono ottenere presso l’Ambasciata a Dakar la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Il rinnovo effettuato presso la Rappresentanza diplomatica è valido per circolare sia in Italia che all’estero.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Modulo-informativo patenti di guida
Radiazione dal PRA
Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati nel 2020 continuano invece ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino al 31 marzo 2021 a condizione che i veicoli siano stati reimmatricolati con targa estera al momento della richiesta di radiazione. A tal fine il richiedente dovrà allegare a dimostrazione dei suddetti requisiti la copia della carta di circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dia prova dell’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019.